1. Nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, può conferire a un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale.
2. Il trattamento economico del funzionario di cui al comma 1 del presente articolo è determinato ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successiva modificazioni.